Adozione di persona maggiorenne
- Cos’è
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Il servizio si occupa di ricevere le istanze di adozione di soggetti maggiorenni.Il servizio si occupa di ricevere le istanze di adozione di soggetti maggiorenni.
- A cosa serve
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Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire l'adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
- Chi
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Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne.
Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
- Cosa devo fare per
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Per accedere al servizio occorre il consenso di adottante ed adottando e loro eventuali coniugi, dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante, dei genitori dell'adottando.
È necessario avere la seguente documentazione, che l’interessato deve proporre con domanda diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante:
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando, da richiedere al comune di nascita;
- estratto dell’atto di nascita dell’adottante;
- certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adottando;
- certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell’art. 311 c.c.);
- certificato di stato di famiglia dell’adottante in bollo;
- certificato di residenza adottante e adottando in bollo.
- Modulistica
- Come funziona
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Il soggetto interessato propone ricorso al Tribunale ordinario.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Salvo alcune eccezioni, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Trascorsi i termini per l'irrevocabilità, la sentenza viene trasmessa allo stato civile del comune di nascita dell'adottato.
- A chi devo rivolgermi
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CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
+39 0871 353263. – mail: cancelleriacivile.tribunale.chieti@giustizia.it
- Dove
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Tribunale piazza San Giustino 22 ala Galliani 1° piano
- Orari di apertura
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Consultare la pagina "Uffici e Cancellerie"
- Assistenza legale
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Necessaria.
- Costi
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- una ricevuta di padamento telematico dicontributo unificato da € 98,00
- una ricevuta di padamento telematico da € 27,00 di diritti di cancelleria
- Normativa
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Art. 291 sgg. c.c., come modificati dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.
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